Art. 12.
(Casi di ineleggibilità).

      1. Non sono eleggibili nei consigli della rappresentanza militare, i militari che:

          a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, che comportano la privazione della libertà personale per un periodo superiore a due anni;

          b) si trovano sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

          c) sono comandanti corrispondenti dei vari livelli dei consigli della rappresentanza militare;

          d) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato;

          e) si trovano in aspettativa.

      2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

          a) cessazione dal servizio;

 

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          b) trasferimento ad altro ente o comando;

          c) sopravvenienza di una delle cause di cui al comma 1 che determinano l'ineleggibilità;

          d) passaggio ad altra categoria tra quelle previste dall'articolo 5;

          e) dimissioni.