1. Non sono eleggibili nei consigli della rappresentanza militare, i militari che:
a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, che comportano la privazione della libertà personale per un periodo superiore a due anni;
b) si trovano sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) sono comandanti corrispondenti dei vari livelli dei consigli della rappresentanza militare;
d) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato;
e) si trovano in aspettativa.
2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento ad altro ente o comando;
c) sopravvenienza di una delle cause di cui al comma 1 che determinano l'ineleggibilità;
d) passaggio ad altra categoria tra quelle previste dall'articolo 5;
e) dimissioni.